Statuto

SCOPI – SEDE

Art. l - Nel segno della continuazione degli ideali della Resistenza è costituito "L'ISTITUTO DI STORIA CONTEMPORANEA PIER AMATO PERRETTA", nell'ambito e conformemente agli scopi dell'Istituto Nazionale per la Storia del Movimento di Liberazione in Italia giuridicamente riconosciuto con l.16.01.1967 N. 3 al quale l'ISTITUTO DI STORIA CONTEMPORANEA PIER AMATO PERRETTA è associato. L'Istituto ha la più ampia e completa autonomia di gestione e di attività ed ha sede in Como via Giuseppe Brambilla n. 39.

 

Art. 2 - L'Istituto si propone di assicurare la più completa ed ordinata documentazione sulla storia Comasca dall'Unità d'Italia, nei suoi aspetti sociali, politici, economici e culturali, entro il quadro complessivo della storia contemporanea con particolare riferimento all'Antifascismo, alla Resistenza, alla Deportazione e Internamento, alla Cooperazione, al Movimento Sindacale, ai Partiti Politici, agli Enti Locali, alle forze Economiche e Produttive ed ai rapporti di solidarietà fra i Popoli.

 

Art. 3 - Sono pertanto suoi scopi:

 

a) ricercare, raccogliere, conservare e mettere a disposizione degli studiosi, ogni genere di documentazione riguardante i temi sopra indicati;

b) pubblicare notizie, studi e informazioni sullo stato delle ricerche e delle nuove acquisizioni;

c) promuovere conferenze, corsi di aggiornamento e acquisire materiale per la didattica della storia, particolarmente rivolti al mondo della scuola;

d) organizzare convegni, mostre, incontri ed ogni altra attività in collaborazione con Istituzioni

pubbliche e private;

e) diffondere la conoscenza dei problemi attuali di particolare rilevanza sociale e concorrere a qualunque iniziativa per il loro studio.

 

Art. 4 - L'ISTITUTO DI STORIA CONTEMPORANEA PIER AMATO PERRETTA non ha scopo di lucro. E' fatto divieto di distribuzione anche in modo indiretto di utili, avanzi, di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

 

ASSOCIATI

Art. 5 - L'adesione e libera e volontaria e viene rinnovata annualmente mediante la quota sociale, che è indivisibile e non trasferibile ad alcun titolo. Spetta al Consiglio Direttivo l'ammissione degli associati con apposita delibera. Possono essere soci le persone fisiche e gli organismi, le associazioni e gli Enti che, condividendo i valori di libertà e democrazia sui quali è fondata la Costituzione della Repubblica Italiana ne facciano richiesta e versino la quota annua di adesione. Gli Organismi, le Associazioni e gli Enti sono rappresentati da persone dai medesimi proposti ed accettati dal Consiglio Direttivo. L'adesione implica l'accettazione del Presente statuto Tutti i soci possono essere eletti alle cariche sociali.

 

DIMISSIONI

Ogni iscritto può recedere liberamente dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo e gli effetti hanno decorrenza dalla data di comunicazione.

 

DECADENZA

Viene deliberata dal Consiglio Direttivo dopo un biennio di mancato versamento della quota.

 

RADIAZIONE

Viene proposta con effetto sospensivo immediato dal Consiglio Direttivo e deliberata all'assemblea nei confronti di coloro che non si attengano al presente statuto od assumono atteggiamenti o comportamenti contrari allo spirito ed alle finalità dell'Istituto. Il socio interessato ha diritto di proporre le proprie difese alla prima successiva assemblea ordinaria la quale delibererà in merito. Il socio radiato non potrà più essere socio dell'Istituto.

 

ORGANI DELL' ISTITUTO

Art. 6 - Sono organi dell'Istituto:

 

a) l'assemblea dei soci;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente;

d) la Commissione Scientifica;

e) il Collegio dei Revisori dei Conti;

f) il Comitato d'Onore.

Tutti gli incarichi nell'Istituto, sia elettivi che di rappresentanza, sono gratuiti.

 

 

ASSEMBLEA

Art. 7 - L'assemblea dei soci è sovrana. Essa si riunisce in seduta ordinaria:

 

a) almeno una volta all'anno entro il 30 aprile;

b) quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei soci in regola col pagamento delle quote;

c) quando ne faccia richiesta la maggioranza del Consiglio Direttivo.

All'assemblea hanno diritto di partecipare i soci in regola col pagamento delle quote.

 

L'assemblea ordinaria:

 

- delibera sul bilancio preventivo e consuntivo che dovranno obbligatoriamente essere approvati un volta all'anno e saranno pubblicati con semplice comunicazione personale ai soci;

- delibera sulla relazione del Consiglio Direttivo e su quella dei Revisori dei Conti;

- delibera su tutti gli adempimenti che le sono demandati dal presente statuto;

- elegge il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori dei Conti;

- assume ogni delibera in materia non riservata al Consiglio Direttivo.

 

L'assemblea in prima convocazione e valida con la presenza o la rappresentanza della maggioranza dei soci aventi diritto di partecipazione. In seconda convocazione, che può tenersi anche un'ora dopo la prima, è valida qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati e delibera a maggioranza semplice. In sede straordinaria, per la modifica dello statuto essa è valida con la presenza o la rappresentanza dei due terzi dei soci in prima convocazione o di un terzo di essi in seconda convocazione, che può essere tenuta anche un' ora dopo la prima. All'assemblea straordinaria di seconda convocazione che delibererà sullo scioglimento dell'Istituto, occorrerà la presenza o la rappresentanza di almeno la metà dei soci. In ogni caso le delibere saranno prese a maggioranza dei votanti. Sia nell' assemblea ordinaria che in quella straordinaria ciascun socio ha diritto a un voto e può rappresentare con delega scritta fino a tre soci. Le assemblee sia ordinarie che straordinarie devono essere convocate con un preavviso di almeno quindici giorni e con comunicazione scritta personale ai soci.

 

 

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 8 - Il Consiglio Direttivo si compone di un numero di membri elettivi variabile da nove a tredici previa determinazione in tal senso dell'assemblea e da scegliersi fra i soci. Partecipano alle sedute del Consiglio Direttivo con voto consultivo, un rappresentante, anche non socio dell'Istituto per ciascuno dei seguenti Enti o Associazioni dagli stessi designato:

 

- Amministrazione Provinciale di Como;

- Amministrazione Comunale di Como;

- Organizzazioni Sindacali Provinciali;

- Organizzazioni Provinciali del Movimento Cooperativo;

- Associazioni Partigiane Provinciali;

- Associazione Provinciale Combattenti e Reduci;

- Associazione Provinciale dei Perseguitati Politici Antifascisti;

- Archivio di Stato di Como;

- Altre Associazioni o enti rappresentativi del mondo economico.

 

I membri elettivi del Consiglio Direttivo sono eletti dall'assemblea ordinaria, durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Le modalità delle votazioni saranno determinate di volta in volta dall'Assemblea. I membri designati dagli Enti resteranno in carica sino alla loro sostituzione da parte del designante. Il Consigliere elettivo che per tre volte consecutive risulti assente dalle sedute del Consiglio Direttivo, senza gravi e giustificati motivi, verrà considerato decaduto dalla carica. Sarà richiesto agli Enti rappresentati, in caso di assenza di un membro designato per tre volte consecutive dalle sedute del Consiglio Direttivo, la sua sostituzione. In caso di vacanza di uno o più membri elettivi fino ad un massimo di tre, il Consiglio Direttivo potrà reintegrarsi con la nomina per cooperazione che dovrà essere ratificata dall'assemblea immediatamente successiva.

 

FUNZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 9 - Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente almeno ogni tre mesi e delibera con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti elettivi ed in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri il Presidente e due Vice Presidenti di cui uno vicario. Nomina il Direttore che ha la facoltà di proporre al Consiglio Direttivo i nomi di eventuali collaboratori. Nomina il Tesoriere. Nomina la Commissione Scientifica e/o altre Commissioni di lavoro con funzioni di coordinamento dei vari settori per particolari attività di ricerca. Il Consiglio Direttivo inoltre potrà nominare un Vice Direttore. Il Direttore partecipa alle sedute del Consiglio Direttivo e ne è il Segretario. Il Consiglio Direttivo delibera in merito ai nominativi proposti dal Direttore ed alle attività delle Commissioni. Predispone obbligatoriamente una volta all'anno il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre per l'approvazione al Collegio dei Revisori dei Conti e all'Assemblea dei soci. Svolge le pratiche necessarie per il buon funzionamento dell'Associazione; cura la pubblicazione di studi, ricerche e altre attività promosse dall'Istituto, predispone ed aggiorna il regolamento interno di organizzazione dei servizi che dovrà essere approvato dall'assemblea ordinaria. Fissa annualmente le quote di associazione all'Istituto e provvede sull'ammissione dei soci. Provvedere agli adempimenti del presente statuto e a dare esecuzione a tutte le delibere assembleari. Al Consiglio Direttivo sono demandati i poteri di straordinaria amministrazione.

 

IL PRESIDENTE

Art 10 - Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, convoca e presiede l'assemblea, rappresenta a tutti gli effetti e quindi anche legalmente l'Istituto e può conferire deleghe o procure. Ha i poteri di ordinaria amministrazione. In caso di assenza o di impedimento le sue funzioni sono assunte dal Vice Presidente vicario e in mancanza di questi dall'altro Vice Presidente. Il Presidente ha facoltà di invitare alle sedute dell'assemblea e del Consiglio Direttivo persone di particolare rilievo di intesse per l'Istituto.

 

COMMISSIONE SCIENTIFICA

Art. 11 - Il Consiglio Direttivo nomina una Commissione Scientifica determinando il numero dei suoi componenti e potrà chiamare a parteciparvi anche non soci che abbiano particolari competenze nelle materie rientranti nelle finalità istituzionali.

 

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 12 - La gestione dell'Istituto e controllata da un Collegio dei Revisori dei Conti costituito da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea. Essi durano in carica cinque anni e sono rieleggibili. Il Collegio nomina nel suo seno il Presidente. E' in loro facoltà procedere all'accertamento delle consistenze di cassa, al controllo dell'esistenza di valori e titoli di proprietà sociale e del patrimonio, nonché procedere anche individualmente ed in ogni momento ad ispezioni e controlli. Il Collegio dei Revisori dei Conti resta in carica sino alla sua scadenza anche in caso di vacanza dell'intero Consiglio Direttivo

 

COMITATO D'ONORE

Art. 13 - Su proposta del Consiglio Direttivo l'assemblea può eleggere quali membri di un Comitato d'Onore dell'Istituto quanti si siano resi meritevoli di particolari benemerenze.

 

PATRIMONIO

Art. 14 - Il patrimonio dell'Istituto è costituito da:

 

- beni di proprietà dell'Istituto;

- quote sociali;

- contributi di Enti pubblici o privati;

- donazioni, lasciti, elargizioni.

 

SCIOGLIMENTO E CESSAZIONE

Art. 15 - Lo scioglimento e la cessazione dell'attività deve essere deliberata dall'assemblea straordinaria dei soci con maggioranze previste dall'art. 7. Spetta all'assemblea stessa di disporre per la devoluzione del patrimonio, ivi compresi i materiali della Biblioteca, Videoteca, archivi documenti ed iconografie, allora esistenti. Detto patrimonio, comunque, dovrà essere devoluto ad Enti o Istituti Pubblici locali preferibilmente con oggetto analogo a quello dell'ISTITUTO DI STORIA CONTEMPORANEA PIER AMATO PERRETTA,

 

Statuto